dal testo unico delle leggi elettorali, ecco una norma che è stata deliberatamente ignorata:
Art. 98 Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di
esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a
favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati
candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 51. della legge 352/1970 Le sanzioni previste dagli art. 96, 97
e 98 del suddetto testo unico [delle leggi elettorali] si applicano anche per
[...] voti o astensioni di voto relative ai referendum.
inoltre "l'invito" all'astensione, con volantini tipo "la domenica si prega non si vota" e richiami dei parrocci, ha privato i cittadini, in particolare delle piccole città e dei paesi, del fondamentale diritto alla segretezza del voto. e questo è gravissimo.
Long live and prosper (se potete...)
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"Ciò che hai perduto in un minuto, nemmeno l'eternità te lo rende"</FONT>