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palmas73
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Messaggio da palmas73 » 18 mag 2011, 18:01

prima di ogni cosa dedicate 5 minuti del vostro tempo per votare... è un nostro diritto e come ogni altro diritto dobbiamo esercitarlo.

Referendum 12-13 giugno su acqua e nucleare: i testi dei quesiti


Di seguito riportiamo integralmente i quesiti dei referendum del 12-13 giugno:

Primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione):


Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

Secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma):


Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

Terzo quesito (Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme):

Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari e all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99#8243;, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche e ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva e i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali e i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale e internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9#8243;; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2#8243;; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo e uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin SpA secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34;
art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”

Quarto quesito (Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale):

Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?

votate mi raccomando si o no ma votate!!!

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Messaggio da interforever » 18 mag 2011, 19:23

4 si, of course!

W FILIPPO E SARA!!!!!!!!!
Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perchè noi siamo fratelli del mondo...
Ps: Rispetto!!!

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Messaggio da ormazad » 18 mag 2011, 22:19

3 astensioni , aber naturlich !


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Messaggio da favarato » 18 mag 2011, 23:14

Penso che ritirero' tre schede, e votero' due si.

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Messaggio da Dathon » 19 mag 2011, 2:19

Quattro SI', solo perché non è previsto il MAIAL (questa è solo per i ferraresi).

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Messaggio da palmas73 » 19 mag 2011, 7:58

quattro si!!!!

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Messaggio da ormazad » 19 mag 2011, 8:48

Mettiamo anche le motivazioni .
Sul nucleare ho già dato credo , per l' acqua la penso così :
http://www.qdrmagazine.it/2011/4/26/11_marattin.aspx


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Messaggio da spones » 19 mag 2011, 9:05

UAU!!! Ormy, scrivi sul riformista? :smokin:

P.S. Quattro sì e un paio di vaffan[:culetto]
P.P.S. :smokin: :wink:

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Messaggio da Miles » 19 mag 2011, 9:46

Esprimere una risposta su ovvietà fondamentali come l'acqua affinché resti bene pubblico e il ribadire che la legge è uguale per tutti, mi fa molta tristezza. E' un chiaro segnale del punto in cui siamo arrivati.

Sul nucleare ho le mie idee contro, ma se c'è qualcuno che è convinto che l'Italia sia un paese che può permettersi questa tecnologia, a livello di ubicazione su un territorio instabile idro-geologicamente e altamtente sismico ed è convinto che ci saranno controlli rigorosi e puntuali, e che tutto andrà come nel migliore dei mondi possibile, e che non saremo più schiavi del gas dei Russi o del petrolio Libico... invidio il suo ottimismo (e non sono ironico, lo invidio veramente).

Invece chiedo lumi sul primo quesito referendario "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Continuo a rileggerlo, ma resta sempre molto fumoso nella mia mente: un'anima pia che me lo spiega in termini premasticati?



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Messaggio da ormazad » 19 mag 2011, 11:35

Quando il quesito è troppo ovvio forse il quesito è sbagliato .
L' acqua NON E' un bene pubblico nel senso economico del termine ( definizione ) .
Se invece per " Bene pubblico " si intende di proprietà pubblica pago 1000 euro al primo che mi cita l' articolo che mi privatizza l' acqua .

" La legge è uguale per tutti " è un altra ovvietà che vuol dire poco . La legge NON E' uguale per tutti : ad esempio io non ho elettorato attivo alla presidenza della repubblica mentre i miei fratelli si ,

Il primo quesito referendario vuole abrogare una norma che prevede che i servizi pubblici locali di rilevanza economica ( quindi l' acquedotto , ma anche il trsporto pubblico , la mensa scolastica e tanto altro ) vengano assegnati con una gara pubblica a cui possono partecipare soggetti pubblici e privati .
Se passa il si i servizi vengono di norma ( perchè è prevista la possibilità di operare in deroga ) gestiti direttamente dalla ATO ( ambito territoriale ottimale ) . In pratica il sindaco o presidente di provincia invece di fare una gara d'appalto gestisce in proprio il servizio .
Il paese che più di ogni altro ha in disprezzo " la casta" corre in massa a dargli tutte le poltrone . fascinating




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Messaggio da Miles » 19 mag 2011, 12:02

Grazie per le delucidazioni, Orm.

In effetti il tuo ultimo commento ("Il paese che più di ogni altro ha in disprezzo " la casta" corre in massa a dargli tutte le poltrone . fascinating") apre una triste riflessione se sia meglio la padella o la brace (e soprattutto su chi rappresenti l'una e chi rappresenti l'altra). Forse con uno stato meno debole, non avremmo necessità di esprimerci su questi temi, perché si presume che una classe dirigente onesta garantisca controlli imparziali e rigorosi, sia che si tratti di controllare sé stessa sia di controllare il privato (agendo di conseguenza quando le cose non vanno come dovrebbero).

Sull'acqua e il fatto che la legge sia uguale per tutti (o dovrebbe esserlo), capisco il tuo punto di vista ed è difficile non condividere il tuo cinismo - in mancanza di un termine migliore - però, proprio a fronte di questo, le strade da seguire sono due: o tenti di combattere il sistema o lo assecondi nel modo più legalizzato possibile, in modo di avere almeno una parvenza di garanzie. Tu seguirai una strada e io un'altra.



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Messaggio da ormazad » 19 mag 2011, 12:09

Hai completamente frainteso il mio post : dove lo vedi il cinismo ??
comunque ti do un link dove puoi leggere pro e contro con argomentazioni quasi sempre razionali
http://www.noisefromamerika.org/index.p ... nts#c70074
e questo
http://www.francodebenedetti.it/acqua-u ... #more-5891


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Messaggio da spones » 19 mag 2011, 12:09

Ha ragione Ormazad... in un paese civile questi referendum non avrebbero MAI ragione d'essere. Il fatto che invece qui siano così importanti da essere così evidentemente temuti ed osteggiati dalla quasi totalità della classe politica e da chi li mantiene, la dice tutta su che paese sia oggi l'Italia...



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Messaggio da ormazad » 19 mag 2011, 12:18

Originally posted by spones

H temuti ed osteggiati dalla quasi totalità della classe politica e da chi li mantiene,
I due referendum sull' acqua temuti e osteggiati ?? Ma posti dall' universo dello specchio ?? Fammi qualche esempio please .




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Messaggio da Miles » 19 mag 2011, 12:20

Originally posted by ormazad

Hai completamente frainteso il mio post : dove lo vedi il cinismo ??
Be', quando dici che l'acqua non è un bene pubblico nel senso economico del termine, è una sottolineatura che giudico un po' cinica (anche se non è il termine migliore da usare); è ovvio che non esistono beni gratis e ogni servizio ha un costo, ma a me preme ribadire che non si può "depurare" un bene essenziale come l'acqua da un valore più profondo da quello di una merce o di un servizio qualsiasi. Ci sono persone - che non esito a definire criminali - che speculano in borsa sul prezzo dei cereali e di altri beni alimentari di base, come se giocassero col petrolio, l'oro o i diamanti; questo è inaccettabile, e credo che sia giusto che la gente esprima in massa un voto che vada in discontinuità con questo andazzo di cose.

La tua è una considerazione pragmatica sul valore di questo referendum, la mia più simbolica.

E lo stesso potrei dire per il legittimo impedimento. "La legge è uguale per tutti, ma non necessariamente la sua applicazione" per citare Ghedini; ed è vero, del resto la Costituzione prevedeva una differenza di applicazione delle leggi. Ma anche qui, con i tempi che corrono e una politica lontana anni luce dalla realtà, per me è importante ribadire certi principi simbolici.

EDIT

Ho letto con interesse, specialmente il secondo articolo che hai segnalato. Sono arrivato alla conclusione che, almeno per quel che riguarda la parte di elettorato che voterà per il SI all'acqua pubblica (che pur essendo 'di sinistra' appoggerebbe quindi la casta, come hai notato tu) ci sia il desiderio e la speranza di poter democraticamente scegliere amministratori locali in grado di fare onestamente un buon lavoro. La paura nei confronti del privato, deriva dal fatto che il privato non ha mandato popolare, non ha obblighi di rappresentanza, non deve rendere conto e ragione a nessuno, se non eventualmente a degli azionisti a cui interessano semplicemente i bilanci.

In questo senso, la contraddizione di cavalcare l'anti-politica e poi demonizzare il privato, si risolve. In definitiva, non c'è garanzia di onestà né nel pubblico né nel privato, ma direi che la gente, votando per il pubblico, ha almeno l'illusione di poterlo controllare e di poterlo scegliere.

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