Apprezzo la tua curiosità pdl in merito alla disciplina della colpevolezza. In realtà l'ho già fatto, sottoforma di post in un altro topic (
http://startrekitalia.net/viewtopic.php?t=17124). Cmq copio e incollo qui per comodità. Piccola nota: non esiste il dolo cosciente, semmai la colpa cosciente. Bisogna ben distinguere il dolo e la colpa, la colpa è moooooolto meno grave.
Il DOLO nel nostro ordinamento ha 3 gradi di intensità, eisste il dolo intenzionale, il dolo diretto e il dolo eventuale.
Il DOLO INTENZIONALE è il dolo di massima rimproverabilità, cioè si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto (es: uno spara e uccide, avendo di mira la morte di quell'uomo).
il DOLO DIRETTO si configura invece quando l'agente non persegue la realizzazione del fatto (descritto nella norma incriminatrice), ma si rappresenta come certa o come probabile al limite della certezza l'esistenza di presupposti della condotta o il verificarsi dell'evento come conseguenza della sua azione o omissione (es in relazione al presupposto della condotta--> ricettazione: un antiquario sa per certo che un determinato quadro proviene da delitto - ne hanno parlato i giornali ecc - e con questa piena consapevolezza decide di acquistare il quadro. es in relazione all'evento-->l'armatore per conseguire l'indennizzo da parte di una compagnia di assicurazioni colloca una bomba sulla sua nave a olorogeria, ciò che persegue l'armatore è l'indennizzo, ma ritiene come certo il fatto che qualche marinaio muoia)
DOLO EVENTUALE: si ha quando il soggetto si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta o il verificarsi dell'evento come conseguenza della sua azione od omissione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, in soldoni il soggetto agisce "costi quel che costi" mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto.(es: c'è dolo eventuale di furto rispetto all'elemento "atruità della cosa" quando l'agente dubiti di aver traferito a tizio la propriietà della cosa, ma essendo interessato cmq a rientrarne in possesso, decida cmq di sottrarre la cosa a tizio, accettando l'eventualità che la cosa sia altrui.
Il dolo eventuale è il livello più basso di dolo, e rappresenta la linea di confine con la colpa (che è il nesso di causalità tra evento e azione od omissione determinata da negligenza, imprudenza, o imperizia, o violazione di leggi regolamenti, ordini o discipline. Un delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.), in particolare col grado più elevato di colpa, cioè la COLPA CON PREVISIONE DELL'EVENTO (c.d. colpa cosciente). SIa il dolo eventuale che la colpa cosciente hanno in comune l'elemento della previsione dell'evento, ma presentano delle differenze perché nella colpa con previsione l'agente si rappresenta il possibile verificarsi di un evento, ma ritiene PER COLPA che non si realizzerà nel caso conreto, e ciò in quanto, per leggerezza, sottovaluta la probabilità del verificarsi dell'evento ovvero sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo. Invece il dolo eventuale richiede che l'agente ritenga seriamente possibile la realizzazione del fatto, e agisce accettando tale eventualità.
Esempi: un camionista effettua un sorprasso vedendo approssimarsi in direzione opposta un'auto e prevede la possibilità di una collisione con esito letale per quel conducente, la collisione si verifica e muore l'automobilista. Il camionistà risponderà di omicidio colposo aggravato dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento se ha ritenuto per colpa che la collisione non si sarebbe verificata, o perché ha valutato male la distanza tra i due veicoli, o ha sopravvalutato imprudentemente la sua capacità di sorpasso.
Per contro risponderà di omidicio doloso (nella forma del dolo eventuale) un latitante che, incappato in un posto di blocco, dopo aver fatto finta di fermare la proria auto, repentinamente acceleri, speronando l'auto della polizia e provocando la morte di un agente che si trovava all'interno dell'auto. È dolo eventuale se si dimostra che il bandito, pur di sfuggire al blocco che avrebbe consentito la sua cattura, ha accettato persino la morte di qualche agente.
Pdl per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria non posso accontentarti, ogni reato ha una sua cornice edittale di pena autonoma. Per esempio l'omicidio colposo semplice è da 6 mesi a 5 anni. Mi viene in mente solo che l'aggravante comune (cioè applicabile a tutti i reati) della colpa cosciente è anche ad efficacia comune, per cui comporta un aggravamento di un terzo.
Discorso diverso posso farti invece per il delitto TENTATO. Il tentativo è una forma di manifestazione del reato che si differenzia dal delitto CONSUMATO (sia tentativo che consumazione sono inclusi nell'insieme più ampio di COMMISSIONE). Per il delitto tentato esiste la regola generale per cui si applica la pena prevista per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi (più nello specifico diminuzione massima sulla pena minima e diminuzione minima sulla pena massima). Ma per parlare del tentativo servirebbe un intero altro post!
-E lei, come si sente?
-Professore, non le dico: Antani, come trazione per due anche se fosse super-bip-la bitumata ha lo scappellamento a destra...